Come giustamente precisato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, “al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione” è stata disciplinata l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione».
Il percorso è disciplinato dalla Legge 11 dicembre 2012, n.224, che determina il conseguimento, quale attività professionale regolamentata, dell’attestato di qualificazione professionale di “Responsabile tecnico attività di meccatronica”.
L’art. 1 della suddetta legge distingue l’attività di autoriparazione nelle seguenti attività: a) meccatronica; b) carrozzeria; c) gommista e pertanto rispetto alla precedente normativa (art.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122) vengono unificate, in una nuova categoria detta «meccatronica», le due preesistenti attività di meccanico-motorista ed elettrauto. I requisiti tecnico professionali, indicati nell’art. 2, prevedono che le Regioni e Province Autonome adeguino i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali alle nuove disposizioni. Inoltre, a tale fine, l’Accordo di Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, ha disciplinato gli standard professionali e formativi minimi necessari per poter acquisire il titolo ed esercitare
la relativa professione. La legge prevede, quindi, la frequenza obbligatoria di un corso professionale per tutte le persone preposte alla gestione tecnica che non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti
dalla stessa.